Il SIAC A. A. MUNTONI ha una consolidata esperienza e competenza in materia di ACUSTICA ambientale, architettonica e industriale. Il SIAC A. A. MUNTONI dispone di tutta la strumentazione di primaria marca necessaria per l'effettuazione di qualsivoglia tipologia di rilievi fonometrici e la progettazione ad hoc di interventi di acustica ambientale, architettonica e industriale: - fonometri di classe 1 con filtri in banda 1/3 ottava di classe 0 e microfoni da 1/2" con filtri antivento
- calibratori acustici a 94 dB e 114 dB per la calibratura della catena strumentale di misura
- tapping machine (macchina per la produzione del rumore da calpestio normalizzato)
- anemometri/termometri per la misura della velocità del vento e della temperatura
- diffusori amplificati per la diffusione del suono all'esterno e negli ambienti abitativi
- dodecaedri per la produzione di campi sonori uniformemente diffusi in ambiente chiuso
- pistole "a salve" per la misura del tempo di riverbero col metodo impulsivo nell'industria
- generatori di segnali campione di "rumore rosa" e "rumore bianco" per la certificazione di impianti elettroacustici in locali per intrattenimento danzante e per la misura del tempo di riverbero in cinema, teatri, abitazioni, scuole
- software di post elaborazione dati
Fanno parte del SIAC A. A. MUNTONI professionisti regolarmente iscritti all'albo dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Le
misure strumentali e le valutazioni di impatto acustica ambientale
(ex ante) e le valutazioni di impatto acustico ambientale (ex post) sono fatte prendendo in debita considerazione la legislazione vigente in
materia di inquinamento acustico ambientale ed in particolare le seguenti
leggi, decreti, deliberazioni, circolari nazionali e regionali e direttive
comunitarie, ancorché non ancora tutte recepite dallo Stato italiano: -
D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- Decreto 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento dell’inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;
- Legge 09/12/1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- Legge 23/12/1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- Direttiva 2002/149/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- Legge 31/07/2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale";
- D.Lgs. 04/09/2002 , n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
- D.P.R. 30/03/2004, n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- Circolare 06/09/2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali";
- Deliberazione R.A.S. n. 30/9 del 08/07/2005 recante “Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico (art. 4 della legge quadro 26/10/1995, n. 447)”;
- D.Lgs. 19/08/2005, n. 194 recante “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;
- Deliberazione G.R. n. 62/9 del 14/11/2008 recante “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”;
- Legge 07/07/2009 n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”
- D. P. R. 19 ottobre 2011 , n. 227 recante Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (Capo III - Disposizioni in materia di inquinamento acustico - Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico).
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO Con l’entrata in vigore della
Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 vengono stabiliti i princìpi fondamentali in
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, peraltro già in parte espressi dal legislatore nel
D.P.C.M. 01/03/1991.
In particolare la “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” stabilisce (vedi art. 6, comma 1, lett. a) della L.
447/95) che ciascun Comune, al fine di tutelare la popolazione e gli ecosistemi
dai possibili danni o disturbi legati all’emissione ed all’immissione di rumore
nell’ambiente da parte di sorgenti sonore fisse o mobili, faccia redigere ad un
gruppo di lavoro costituito da professionisti di varie discipline (uno dei
quali, almeno, in possesso del riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale) il piano di zonizzazione
acustica (anche detto di classificazione acustica) del territorio comunale.
L’obbligo di redazione del piano
suddetto è stato ribadito anche dalla Regione Autonoma della Sardegna con
D.G.R.
n. 62/9 del 14/11/2008 recante “Direttive regionali in materia di inquinamento
acustico ambientale”.
La zonizzazione acustica del
territorio comunale si realizza suddividendo lo stesso in 6 classi omogenee, a
ciascuna delle quali corrispondono dei limiti massimi di emissione ed
immissione (assoluti) di rumore oltre che di qualità che - salvo casi
particolari definiti e circostanziati - coincidono, per ciascuna classe
omogenea, a quelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al D.P.C.M.
14/11/1997.
Nella Tabella 1 sono riportati i limiti
massimi dei livelli sonori continui equivalenti di emissione in funzione della
classe di destinazione d’uso del territorio mentre nella Tabella 2 sono riportati i limiti massimi dei
livelli sonori continui equivalenti di immissione in funzione della classe di
destinazione d’uso del territorio; essi si riferiscono sia al periodo di
riferimento diurno (in tal caso l’intervallo temporale di riferimento è compreso
tra le ore 06:00 e le ore 22:00), sia al periodo di riferimento notturno (in
tal caso l’intervallo temporale di riferimento è compreso tra le ore 22:00 e le
ore 06:00 del giorno successivo).
Tabella 1 - Valori limite di emissione
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 14.11.1997
classi di destinazione d'uso del
territorio
|
tempi di riferimento
|
|
diurno (06.00-22.00)
|
notturno (22.00-06.00)
|
I aree particolarmente protette
|
45
|
35
|
II aree prevalentemente residenziali
|
50
|
40
|
III aree di tipo misto
|
55
|
45
|
IV aree di intensa attività umana
|
60
|
50
|
V aree prevalentemente industriali
|
65
|
55
|
VI aree esclusivamente industriali
|
65
|
65
|
Tabella 2 - Valori limite assoluti di immissione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997
classi di destinazione d'uso del
territorio
|
tempi di riferimento
|
|
diurno (06.00-22.00)
|
notturno (22.00-06.00)
|
I aree particolarmente protette
|
50
|
40
|
II aree prevalentemente residenziali
|
55
|
45
|
III aree di tipo misto
|
60
|
50
|
IV aree di intensa attività umana
|
65
|
55
|
V aree prevalentemente industriali
|
70
|
60
|
VI aree esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
La normativa vigente in materia
di inquinamento acustico ambientale stabilisce che in attesa che un comune
provveda ad effettuare la zonizzazione acustica del proprio territorio si
applichino i limiti (di immissione) di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M.
01/03/1991, che suddivide il territorio italiano in quattro zone
omogenee definite in base a criteri squisitamente urbanistici. Il Decreto interministeriale 02/04/1968 n. 1444 “Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765”, all’art. 2, definisce le zone territoriali omogenee
A) e B. |
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Ċ Andrea Alessandro Muntoni, 19 nov 2012, 01:36
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