Il SIACGI MUNTONI & Partner dispone di tutta la strumentazione di primaria marca necessaria per l'effettuazione di qualsivoglia tipologia di rilievi fonometrici e la progettazione ad hoc di interventi di acustica ambientale, architettonica e industriale:
Fanno parte del SIACGI MUNTONI & Partner professionisti regolarmente iscritti all'albo dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Le misure strumentali e le valutazioni di impatto acustica ambientale (ex ante) e le valutazioni di impatto acustico ambientale (ex post) sono fatte prendendo in debita considerazione la legislazione vigente in materia di inquinamento acustico ambientale ed in particolare le seguenti leggi, decreti, deliberazioni, circolari nazionali e regionali e direttive comunitarie, ancorché non ancora tutte recepite dallo Stato italiano:
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO Con l’entrata in vigore della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 vengono stabiliti i princìpi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, peraltro già in parte espressi dal legislatore nel D.P.C.M. 01/03/1991.
In particolare la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce (vedi art. 6, comma 1, lett. a) della L. 447/95) che ciascun Comune, al fine di tutelare la popolazione e gli ecosistemi dai possibili danni o disturbi legati all’emissione ed all’immissione di rumore nell’ambiente da parte di sorgenti sonore fisse o mobili, faccia redigere ad un gruppo di lavoro costituito da professionisti di varie discipline (uno dei quali, almeno, in possesso del riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale) il piano di zonizzazione acustica (anche detto di classificazione acustica) del territorio comunale.
L’obbligo di redazione del piano suddetto è stato ribadito anche dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R. n. 62/9 del 14/11/2008 recante “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”.
La zonizzazione acustica del territorio comunale si realizza suddividendo lo stesso in 6 classi omogenee, a ciascuna delle quali corrispondono dei limiti massimi di emissione ed immissione (assoluti) di rumore oltre che di qualità che - salvo casi particolari definiti e circostanziati - coincidono, per ciascuna classe omogenea, a quelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al D.P.C.M. 14/11/1997.
Nella Tabella 1 sono riportati i limiti massimi dei livelli sonori continui equivalenti di emissione in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio mentre nella Tabella 2 sono riportati i limiti massimi dei livelli sonori continui equivalenti di immissione in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio; essi si riferiscono sia al periodo di riferimento diurno (in tal caso l’intervallo temporale di riferimento è compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00), sia al periodo di riferimento notturno (in tal caso l’intervallo temporale di riferimento è compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo).
Tabella 1 - Valori limite di emissione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 14.11.1997
Tabella 2 - Valori limite assoluti di immissione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997
La normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale stabilisce che in attesa che un comune provveda ad effettuare la zonizzazione acustica del proprio territorio si applichino i limiti (di immissione) di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991, che suddivide il territorio italiano in quattro zone omogenee definite in base a criteri squisitamente urbanistici. Il Decreto interministeriale 02/04/1968 n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, all’art. 2, definisce le zone territoriali omogenee A) e B). |
04 SERVIZI >